Il decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha istituito una nuova agevolazione, per l’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.
Il bonus richiesto nel 2020 non ancora utilizzato può essere fruito a determinate condizioni fino al 31 dicembre 2021 in virtù del Decreto Milleproroghe.
Il valore massimo del bonus è di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone e può essere richiesto da uno solo degli appartenenti al medesimo nucleo familiare.
L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale.
Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO, l’app dei servizi pubblici.
Vademecum Agenzia Entrate Buoni Vacanze